Compendio di studio Finanziaria 2007 art. 1

Le dieci cose da fare per la sostituzione della caldaia con una a condensazione:

  1. Deve essere eseguita una messa appunto dell'impianto di distribuzione (installazione di valvole termostatiche o altro intervento adeguato) 
  2. Si deve possedere la certificazione della caldaia e degli altri materiali installati rilasciata dalla fabbrica produttrice*, tale certificazione deve essere conforme alla norma tecnica
  3. Si deve possedere l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio
  4. Il soggetto interessato deve possedere o detenere l'immobile
  5. L'intervento deve prevedere la sostituzione di una caldaia con una nuova a condensazione in un edificio già esistente
  6. La fattura dell'installatore deve esplicitare chiaramente la voce della manodopera separatamente dalle altre voci di spesa
  7. Per i soggetti privati il pagamento di tutte le spese deve essere eseguito con bonifico tramite il conto corrente dell'interessato
  8. L'attestato di qualificazione energetica e la scheda riassuntiva dei lavori deve essere inviata all' ENEA
  9. Le spese devono essere sostenute entro il 2007
  10. Nel caso di lavori di ristrutturazione approvati è possibile usufruire dell' IVA agevolata al 10%

* Limitatamente agli impianti di climatizzazione invernale con potenza inferiore ai 100 Kw. Per impianti di potenza superiore è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato, tale asseverazione è relativa alla conformità tecnica dell'impianto ed è cosa diversa dall'attestato di qualificazione energetica che è relativo all'efficienza energetica dell'edificio (o abitazione).

1. - La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) costituita da un solo articolo (art. 1)
www.governo.it/governoinforma/dossier/finanziaria_2007

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Ha introdotto con i commi dal 344 al 349 importanti agevolazioni fiscali per interventi rivolti al risparmio energetico da realizzare su edifici esistenti. L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo previsto dalla legge e stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

1.2 - I possibili interventi sono:

  1. Interventi di riqualificazione (ristrutturazione energetica) globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

  2. Interventi su strutture opache (muri esterni, pavimenti, solai, coperture e tetti), e su infissi (finestre e porte-finestre) (articolo 1, comma 345)

  3. Installazione di pannelli solari (solo pannelli per la produzione di acqua calda e no quelli per la produzione di energia elettrica) (di cui all'art. 1, comma 346)

  4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (installazione di caldaia a condensazione e valvole termostatiche) (articolo 1, comma 347)

l'ultimo comma è quello di nostro interesse, recita come segue:

Comma 347 finanziaria 2007. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1.3 - Tale articolo si riferisce alla sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova a condensazione e alla contestuale messa a punto (o ristrutturazione) del sistema di distribuzione del calore (tubazioni, valvole, termosifoni, ventilconvettori, centraline termoidrauliche, termostati ecc). Il sistema più semplice, tecnicamente ed economicamente, per adempiere a quest'ultimo requisito è quello di sostituire le valvole degli elementi scaldanti (termosifoni) con valvole termostatiche capaci di autoregolare la distribuzione del calore.

La misura supplementare di utilizzo delle valvole termostatiche deriva dalla consapevolezza che una delle cause degli alti consumi di energia degli impianti tradizionali è la mancata autoregolazione del flusso di calore nei diversi ambienti delle abitazioni, effettivamente il sistema di adoperare un unico sensore termostato in un solo ambiente dell'abitazione comporta una temperatura pressoché costante nei vari locali, anche in quelli poco o per nulla utilizzati. Con l'ausilio delle valvole termostatiche è invece possibile regolare la temperatura desiderata in ogni locale, stabilendo un confort termico minimo nei locali poco frequentati. Questo sistema permette di evitare la chiusura totale dei caloriferi dei locali non utilizzati, tale pratica sebbene consente di ridurre il tempo di accensione della caldaia ha come conseguenza una maggiore frequenza di accensione, poiché i locali freddi assorbono calore da quelli caldi con maggiore velocità, per cui l'edificio tende a raffreddarsi più velocemente. Viceversa con una temperatura minima impostata tramite le valvole termostatiche si riduce comunque il tempo di accensione della caldaia e contemporaneamente non si aumenta la frequenza di accensione.

2. Il percorso normativo per la realizzazione dei lavori e l'ottenimento della detrazione fiscale passa attraverso i seguenti punti:

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Punto 2.1 - La legge finanziaria al comma 348 dice che la detrazione fiscale è concessa con le modalità utilizzate per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998, e successive modificazioni.

Da questa, tuttavia si discosta per l'entità dell'importo detraibile e per due ulteriori condizioni:

  1. La rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti deve essere asseverata (certificata) da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione (per impianti di piccole dimensioni, al di sotto dei 100 Kw di potenza termica, come quelli per il riscaldamento autonomo è sufficiente la certificazione delle caldaie e degli altri materiali forniti direttamente dalla fabbrica produttrice) ;
  2. Il contribuente deve acquisire la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Per richiedere la detrazione fiscale è necessario il possesso di un documento di certificazione energetica o di qualificazione energetica, il certificato energetico dell'edificio è definito dalla legge 192 del 2005 la quale rinvia alle regioni il compito di regolamentare la sua produzione da parte di tecnici appositamente abilitati. Attualmente si ritiene che entro il 2007 nessuna regione produrrà la normativa relativa alla certificazione energetica. In assenza del certificato energetico dell'edificio è possibile utilizzare l'attestato di qualificazione energetica in conformità alla procedura riporta nel DECRETO 19 febbraio 2007 per la riqualificazione energetica http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/47/4.htm
In ogni caso il documento di certificazione/qualificazione energetica dovrà essere prodotto dopo il completamento dei lavori.

Produzione dell'attestato di qualificazione energetica per la detrazione fiscale del 55% sulle Caldaie a Condensazione.

Punto 2.2 – Come si nota nel precedente paragrafo il quadro normativo di riferimento va integrato con il decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dell'economia e delle Finanze, denominato anche Decreto Edifici e che in seguito chiameremo semplicemente “decreto”.

Questo decreto è una norma tecnica emanata appositamente per regolamentare gli interventi di efficienza energetica degli edifici ai sensi e in conformità al comma 349 della Finanziaria 2007.

Tale decreto descrive gli interventi possibili, ne fissa le modalità di esecuzione e i limiti di potenza e di spesa, specifica la metodologia per la determinazione del risparmio energetico raggiunto dopo gli interventi, descrive l'attestato di qualificazione energetica e fissa il significato della terminologia facendo riferimento al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. → http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05192dl.htm

integrato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. → http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06311dl.htm

Sempre il decreto 19 feb. 2007 descrive e definisce gli adempimenti necessari per fruire del beneficio fiscale, facendo riferimento al Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, concernente le norme di attuazione della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, ma alcuni degli adempimenti previsti dal decreto n. 41 del 1998 non sono necessari per ottenere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (come l'invio della comunicazione preventiva dell'inizio lavori al centro Operativo di Pescara).

3. Quali soggetti possono ottenere la detrazione fiscale ?

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L'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 di seguito denominato individua i soggetti ammessi a fruire della detrazione come tutte le persone fisiche, gli enti e i soggetti titolari o non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Inoltre soggetti non titolari del reddito di impresa sono anche quelli individuati dall'art. 5 del TUIR (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986)

http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr917-86.htm

3.1 - Dunque possono usufruire delle detrazioni fiscali:

  1. le persone fisiche (privati)

  2. gli esercenti arti e professioni (professionisti, artigiani, ecc.)

  3. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

  4. le società semplici

  5. le associazioni tra professionisti

  6. i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)


I soggetti interessati devono:

  1. sostenere tutte le spese e queste devono restare a loro carico

  2. possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà o nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato d'uso)

3.2 – Per i privati sostenere le spese significherà che i soggetti interessati alla detrazione fiscale dovranno eseguire il pagamento di tutte le spese previste (materiali, manodopera, qualificazione energetica, ecc.) con bonifico bancario tramite un conto corrente a loro intestato o cointestato.

Se il soggetto richiede la detrazione fiscale come persona fisica allora il pagamento dovrebbe avvenire tramite un conto corrente personale, viceversa se il soggetto richiedente è un'impressa allora il pagamento dovrà risultare tramite un conto corrente dell'impresa.

Inoltre si ritiene che tale pagamento dovrà essere effettuato in modo tradizionale presso lo sportello bancario e non tramite internet, poiché la ricevuta del pagamento on-line non ha uguale valore legale di quella stampata direttamente dall'operatore bancario. Questo particolare è importante ai fini di un'eventuale controllo della documentazione comprovante gli interventi eseguiti.

Conseguenza naturale di ciò è che tutte le fatture dei materiali, lavori e certificazioni dovranno essere intestate al soggetto che richiederà la detrazione fiscale.

3.3 - L'articolo 2 del decreto in relazione a interventi di riqualificazione eseguiti tramite contratti di locazione finanziaria, impone che la detrazione compete all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società di leasing, precisando anche che la detrazione è proporzionata al costo sostenuto dalla società concedente. Di conseguenza non hanno valore ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

3.4- Sono ammessi a richiedere la detrazione anche i familiari del proprietario o detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del TUIR: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento. Anche in questo i familiari dovranno sostenere in prima persona le spese per la realizzazione dei lavori. Questa possibilità può essere applicata ai soli lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non può essere applicata ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Dunque i familiari del detentore dell'immobile non potranno richiedere la detrazione fiscale se l'edificio in questione viene utilizzato per attività lavorative o comunque risultasse accatastato per uso commerciale, industriale, produttivo ecc.

4 - Edifici e abitazioni oggetto di riqualificazione

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L'agevolazione fiscale in esame è applicabile a qualunque tipologia di fabbricati e per tutte le categoria catastali (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali (ossia utilizzati per attività lavorative, es. studio professionale, deposito, officina, ecc.).

4.1 - Le condizioni necessarie per gli edifici relativamente alla richiesta della detrazione fiscale sono:

  1. Gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Nel caso specifico della riqualificazione di un impianto di climatizzazione invernale (riscaldamento) tale impianto dovrà già esistere e la caldaia a condensazione dovrà essere installata in sostituzione di una già collegata all'impianto.

  2. Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o di prima realizzazione dell'impianto. La prova della esistenza dell'edificio sarà fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

  3. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle unità immobiliari, la detrazione può essere richiesta solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle nuove unità.

  4. Sono sempre esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento degli edifici, ossia non è possibile ottenere il beneficio fiscale per uimpianto che interessa l'ampliamento di un edificio preesistente o comunque la parte d'impianto relativa all'ampliamento.

5 - Interventi specifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (impianti di riscaldamento)

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Gli interventi in questione potranno consistere nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto della sistema (rete) di distribuzione.

Pertanto, l'intervento dovrà consistere nella sostituzione o ammodernamento di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Di conseguenza non saranno agevolabili né la installazione di caldaie e impianti in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione.

5.1 - In deroga a quest'ultima definizione tali interventi possono comunque essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344 Finanz.), qualora rispettino l'indice del 20% di prestazione energetica previsto nel comma 344 della finanziaria:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fin2007.htm

In altre parole, se si vuole usufruire della detrazione fiscale utilizzando sistemi di climatizzazione invernale diversi dalle caldaie a condensazione come:

  1. caldaie non a condensazione

  2. pompe di calore

  3. scambiatori per teleriscaldamento

  4. caldaie a biomasse

  5. impianti di cogenerazione e rigenerazione

  6. impianti geotermici ecc


Si dovrà richiedere l'applicazione del comma 344 della finanziaria e dovrà risultare dall'attestato di qualificazione energetica che la prestazione energetica dell'intero immobile è minore di almeno il 20 per cento dei valori riportati: nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, oppure nell'allegato C del Decreto Edifici del 19 febbraio 2007 per la riqualificazione energetica (i due allegati riportano le stesse tabelle).

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/47/4.htm

5.2 - Inoltre si ritiene che nel caso in questione l'attestato di qualificazione energetica dovrà riguardare l'intero edificio e non una sua parte o unità abitativa.

Fonte: capoverso 6 punto 3.1 della Circolare 36 del 31 maggio 2007 per le spese di riqualificazione energetica. → http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm

Se tale interpretazione risulterà vera, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale ai sensi del comma 344 Fin. 2007 per interventi eseguiti su un appartamento, unità abitativa o parte dell'immobile se la prestazione energetica globale dell'edificio non rientra nei limiti imposti. In altre parole la detrazione fiscale ai sensi del comma 344 si può ottenere solo se l'intero edificio a cui appartiene l'unità abitativa rispetta il limite del 20%, se per esempio nel caso di un condominio di quattro appartamenti si fanno lavori su uno solo allora sarà molto difficile che l'intero stabile possa soddisfare l'efficienza energetica imposta dal comma 344. Di conseguenza per le finalità del comma in questione nella maggior parte dei casi si dovranno eseguire lavori sull'intero edificio, rientrano comunque in questa ipotesi le ville, villette o le abitazioni singole indipendenti, sulle quali è molto più facile eseguire interventi di riqualificazione energetica..

5.3 - Possono usufruire della detrazione fiscale anche interventi di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Purché si rispettino le caratteristiche tecniche previste dal comma 347 Finanz. 2007

5.4 - Come già in parte descritto al precedente punto 2.1 per usufruire delle agevolazioni è necessario che le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione soddisfino delle caratteristiche tecniche e di rendimento. Tali caratteristiche nel caso di impianti con caldaie di potenza superiore ai 100 Kw dovranno essere asseverate (certificate) da un tecnico, mentre nel caso di impianti con caldaie inferiori ai 100 Kw sarà sufficiente la certificazione rilasciata dalla fabbrica produttrice.

Non va dimenticato che oltre alla certificazione di impianto è necessario anche l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio.

5.5 - Oltre al costo della caldaia a condensazione e per la messa appunto del sistema di distribuzione del calore rientrano nel beneficio fiscale tutte le spese per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Anche le spese per i servizi professionali quali l'attestato di qualificazione energetica sono cumulabili per la detrazione.

In particolare possono essere oggetto della detrazione i seguenti lavori:

  1. smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell’impianto

  2. fornitura e posa in opera apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche

  3. opere idrauliche e murarie

Sono ammissibili gli eventuali interventi:

  1. sulla rete di distribuzione,

  2. sui sistemi di trattamento dell’acqua

  3. sui dispositivi controllo e regolazione (es. valvole termostatiche)

  4. sui sistemi di emissione (canna fumaria).

5.6 - Per le caratteristiche tecniche che gli impianti di climatizzazione invernale, le caldaie e le valvole termostatiche devono possedere e che dunque devono essere oggetto dell'asseverazione tecnica o della certificazione del produttore si deve far riferimento all'art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007 per la riqualificazione energetica → http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/47/4.htm

6 – Procedura degli adempimenti per richiedere la detrazione

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A differenza della procedura di ristrutturazione edilizia tradizionale non c'è l'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Pertanto i lavori potranno iniziare senza alcuna comunicazione preventiva.

Si rende, invece, necessario seguire eseguire i successivi punti:

  1. Indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Si consiglia, pertanto, che in caso di fattura cumulativa di separare i costi della caldaia, delle valvole termostatiche, degli alti materiali e specialmente quelli della manodopera.

  2. Nel caso di impianti di potenza superiore ai 100 Kw, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

  3. Nel caso di impianti di potenza inferiore ai 100 Kw, acquisire le certificazioni della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, rilasciata dalla fabbrica produttrice.

  4. Acquisire l'attestato di certificazione/qualificazione energetica

L'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento è stato realizzato in conformità ai requisiti tecnici previsti dalla legge mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica ha lo scopo di valutare i dati relativi all'efficienza energetica caratteristica dell'edificio.

  1. I soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico (ossia della ditta che esegue i lavori, di chi fornisce i materiali, ecc.)
  1. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa.

  2. Conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.

  3. Trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007)

  1. copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio o di "qualificazione energetica"

  2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto 19 feb. 2007.

7. - Beneficio fiscale che è possibile ottenere con la richiesta di detrazione del 55 per cento

7.1 - L' agevolazione concessa dalla Finanziaria 2007 per i lavori e le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di Climatizzazione Invernale (riscaldamento) consiste in una detrazione dall'imposta, che può valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese (pagamenti) sostenute entro 2007 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

7.2 - La detrazione spettante sarà ripartita in tre quote annuali uguali (di pari importo), da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

7.3 - L'importo massimo di detrazione fruibile è stabilito 30.000 euro e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione (limite per interventi di sostituzione impianto di climatizzazione invernale comm. 347 Finanz. 2007).

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempre che cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

7.4 - Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Viceversa nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. Solo in tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Fonte: capoverso 5 punto 6 della Circolare 36 del 31 maggio 2007 per le spese di riqualificazione energetica.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm

7.5 - L'interpretazione dell'ultimo punto può essere intesa come la possibilità ai condomini o comunque ai detentori di parti di edificio di accedere alle agevolazioni con un limite di detrazione calcolabile in base al numero dei soggetti interessati, ossia di 30.000 euro per ognuno nel caso si eseguano i lavori in conformità al comma 347.

Esempio: se otto condomini o detentori di parti di un edificio eseguono lavori ai sensi del comma 347 potranno richiedere una detrazione massima di 240.000 Euro, in proporzione all'onere effettivamente sostenuto e comunque fino a 30.000 euro ognuno. Se nel caso precedente l'importo dei lavori è 300.000 euro la detrazione del 55% riconosciuta sarà al massimo di 165.000 euro che per ogni soggetto sarà pari a 20.625 euro. Viceversa se nel caso in esame l'agevolazione fiscale è richiesta ai sensi del comma 344 la detrazione massima complessiva sarà di 100.000 euro pari a 12.500 euro per ogni soggetto.

8. - Trasferimento e vendita degli immobili dopo gli interventi di riqualificazione energetica

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Nel caso di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.

La traslazione dell'agevolazione si avrà, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso.

Diversamente il beneficio resterà in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato, ossia colui ha eseguito lavori possedendo l'immobile come affittuario potrà continuare a usufruire delle detrazioni anche dopo la scadenza o il mancato rinnovo del contratto.

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi spettano esclusivamente all'acquirente (persona fisica) dell'unita' immobiliare le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. - Cumulabilità con altre agevolazioni

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La detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 (quando oggetto dell'intervento sia un immobile residenziale e siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni immobiliari).

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

La eventuale concessione di contributi o incentivi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile in linea generale con la presente agevolazione, comporta l'applicazione degli art. 17, comma 1, lett. n bis) del TUIR, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

10 - ALIQUOTA IVA APPLICABILE

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Nel caso gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti siano compresi in lavori edilizi di manutenzione, ristrutturazione ecc. regolarmente approvati sarà possibile usufruire dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. Tale disposizione è stata, infatti, prorogata per l'anno in corso dall'art. 1, comma 387, lett. b), della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Per ulteriori dettagli si rinvia al punto 9 della Circolare 36 del 31 maggio 2007 per le spese di riqualificazione energetica. → http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm

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